Concessione e diniego della liberazione anticipata: selezione di sentenze della Cassazione
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Concessione e diniego della liberazione anticipata: selezione di sentenze della Cassazione  

15/12/2016 


Esecuzione - Magistratura di sorveglianza - Procedimento - In genere - Valutazione dello stesso dato negativo - Revoca del beneficio della semilibertà e diniego della concessione della liberazione anticipata - Principio del "ne bis in idem" - Violazione - Esclusione - Ragioni. Non viola il principio del "ne bis in idem" la valutazione, da parte del giudice della sorveglianza, dello stesso dato negativo ai fini della revoca del beneficio della semilibertà e del diniego della concessione della liberazione anticipata, atteso che tale duplice valutazione non comporta una duplicazione sanzionatoria, trattandosi di benefici di natura diversa, aventi procedimenti autonomi, caratterizzati da finalità e presupposti ontologicamente distinti.
Corte di cassazione, sezione I, sentenza 7 settembre 2016 n. 37193

Che cosa è la Liberazione Anticipata?

Istituti di prevenzione e pena - Liberazione anticipata. In materia di benefici penitenziari, la pena rilevante va individuata con riguardo ai singoli reati satellite nell'aumento in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, non rilevando quindi la sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta. Lo ha affermato la Cassazione che, annullando il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame, ha accolto il ricorso di un detenuto per fatti di droga in continuazione con altri reati a cui era stata negata la liberazione anticipata speciale sulla considerazione del presunto effetto ostativo del delitto più pericoloso per il quale era stata inflitta la condanna, effetto che impedirebbe la concessione della liberazione anticipata speciale. Per la Corte, dunque, i calcoli - e quindi gli eventuali benefici - devono far riferimento alla pena irrogata in concreto, e non invece alla pena edittale dei singoli reati.
Corte cassazione, sezione I, sentenza 26 aprile 2016 n. 17143

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Liberazione anticipata - Pluralità di provvedimenti concessivi relativamente agli stessi semestri di pena espiata - Superamento dei limiti di operatività del beneficio - Rimedi. In caso di plurime concessioni della liberazione anticipata con riguardo agli stessi semestri di pena espiata e conseguente superamento dei limiti di operatività del beneficio, non occorre procedere alla revoca di alcuno dei provvedimenti applicativi, essendo al contrario sufficiente che l'ufficio del pubblico ministero, cui fa carico il rapporto esecutivo, provveda al cosiddetto "ridimensionamento" della riduzione di pena derivante dalla liberazione anticipata, emanando, a seconda dei casi, un provvedimento di cumulo o un provvedimento di ridefinizione della posizione giuridica dell'interessato, con possibilità, per quest'ultimo, qualora abbia da sollevare obiezioni, di promuovere incidente di esecuzione davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 665 cod. proc. pen.
Corte cassazione, sezione I, sentenza 7 aprile 2016 n. 13986

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Liberazione anticipata speciale - Provvedimento di unificazione di pene concorrenti - Reati ostativi - Scindibilità del cumulo - Ammissibilità - Condizioni - Imputazione per prima della pena per i reati ostativi - Necessità. In tema di concessione della liberazione anticipata speciale, lo scioglimento virtuale del cumulo adottato in presenza di pene concorrenti, finalizzato a verificare se il condannato abbia già espiato la pena inflitta per i reati ostativi alla concessione del beneficio, previsti dall'articolo 4 bis ord. pen., non può realizzarsi imputando alla parte di pena ancora da espiare la frazione sanzionatoria riferibile a detti reati ostativi, bensì imputando per prima al periodo già sofferto la frazione riferibile a tali reati.
Corte cassazione, sezione I, sentenza 22 febbraio 2016 n. 6817

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Liberazione anticipata speciale ex articolo 4 D.L. n. 146 del 2013, conv. in L. n. 10 del 2014 - Omessa inclusione dei condannati ammessi alla liberazione condizionale dal trattamento di maggior favore disposto dall'articolo 4 D.L. n. 146 del 2013 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, così come modificato dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, in relazione agli articoli 3 e 27 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari della liberazione anticipata speciale i condannati ammessi alla liberazione condizionale, avendo voluto il legislatore riservare il beneficio ai soli detenuti in carcere, nell'intento di ovviare all'eccezionale e temporanea situazione emergenziale di sovraffollamento.
Corte cassazione, sezione I, sentenza 8 gennaio 2016 n. 498

Il Sole 24 Ore