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Chi siamo


     Il carcere è un argomento che si presta ad essere considerato da diverse angolazioni: c’è chi ne parla dal punto di vista delle persone detenute, c’è chi ne parla dal punto di vista degli operatori, c’è chi ne parla cavalcando l’onda delle polemiche del momento, c’è chi non ne parla per nulla pur avendo il compito istituzionale di farlo.
 
     Dal carcere, che per definizione è un luogo chiuso e protetto, escono ed entrano parecchie informazioni. Non è vero che si parla poco di carcere, semmai è un argomento che forse è trattato in modo parziale e frammentario, la maggior parte delle volte dando risalto a notizie estreme (in positivo o in negativo), e questo genera confusione, che genera pregiudizi ed alla fine si corre il rischio di creare “disinformazione” anche se spinti dalle migliori intenzioni.
 
     Esiste, infatti, un indubbio scollamento tra quello che percepisce la maggior parte delle persone e quello che realmente è “l’Istituzione carcere”; non è un caso che la stessa parola carcere, pur essendo la più utilizzata, in realtà non esiste nelle Leggi della nostra Repubblica che parlano invece di misure restrittive della libertà personale, Istituti penitenziari, etc.
 
     Chi con il carcere ha un contatto diretto per lavoro, per volontariato, per misure restrittive imposte dalla Legge, vive questa contraddizione quotidianamente. E’ una contraddizione che danneggia sia chi in carcere è costretto a viverci, sia chi in carcere ci lavora, ma soprattutto danneggia chi con il carcere pensa di non aver nulla a che fare: la maggioranza dei cittadini.
 
     Per questo, tra alcuni addetti a vario titolo nel settore penitenziario, abbiamo fondato l’Associazione Pianeta Carcere che ha l’ambizioso obiettivo di raccogliere tutte le informazioni sul carcere cercando di proporle in un modo comprensibile a tutti anche a chi con il carcere non ha nulla a che fare. La nostra speranza è che questo contribuisca a far comprendere alla società che il carcere non può essere ignorato da nessuno.
 
     L’articolo 27 della Costituzione impone anche che le pene “... devono tendere alla rieducazione del condannato”, ma è un dato di fatto che questo è un principio costituzionale ampiamente disatteso. Non importa che tu sia una persona detenuta, un poliziotto, un educatore, uno psicologo, un magistrato o un avvocato o un cittadino: è un tuo dovere che quell’articolo sia messo in pratica.
 
     Abbiamo creato l’Associazione Pianeta Carcere e il sito web www.pianetacarcere.it per:

  • condividere le esperienze e le conoscenze del personale, delle altre Associazioni, delle Amministrazioni pubbliche, del volontariato;


  • migliorare le condizioni lavorative del personale impiegato e le condizioni di vita in carcere delle persone detenute;


  • fornire un’informazione di base per far comprendere a tutti i vari aspetti storici, giuridici ed amministrativi del pianeta carcere;


  • contribuire a favorire il reinserimento delle persone detenute.
     Se avete avuto la pazienza di leggere fino a qui, potreste fare un altro passo e valutare l’ipotesi di aderire al nostro progetto: per esempio fornendoci materiale in vostro possesso che riguardi a vario titolo il pianeta carcere (foto, ricerche, tesi di laurea), oppure segnalandoci associazioni o persone che operano nello stesso ambito, o ancora contattandoci per collaborare direttamente con noi dell’Associazione Pianeta Carcere. Pubblicheremo le vostre risorse sul nostro sito web, ovviamente citando la fonte e gli eventuali diritti di proprietà.
 
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Home Page: Articolo del 09/08/2009 (letto 957 volte)

Ritorna l'Oltraggio a pubblico ufficiale: art 341 bis


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Via libera definitivo alle disposizioni in materia di sicurezza pubblica - DdL 733 B.

Non mi soffermerò su quanto disciplinato in toto dalle disposizione de quibus, bensì sulla introduzione dell’art. 341 bis c.p..

Bis poiché teoricamente preceduto dall’art. 341 c.p. recante titolo “oltraggio a un pubblico ufficiale”, abrograto ex art 18 L. n. 205/1999.

Veniva punita, con la reclusione da sei mesi a sei anni, la condotta di chiunque offendesse l’onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.

Alla stessa pena era soggetto chiunque commettesse il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, con scritto o disegno.

Pena della reclusione da uno a tre anni se l’offesa consisteva nell’attribuzione di un fatto determinato.

Pene aggravate qualora il fatto fosse stato commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l’offesa fosse stata arrecata in presenza di una o più persone.

Essendo nota la ratio che ha portato all’abrogazione di tale articolo, rammento per mera completezza che la condotta ivi sanzionata è stata successivamente penalmente perseguita in quanto atta a configurare il delitto di ingiuria ai sensi degli artt. 594, 61 n. 10, 596 c.p. punibili a querela della persona offesa altresì ex art. 597 c.p. rimandando agli opportuni manuali la trattazione del rapporto tra la fattispecie in esame e il delitto di ingiuria, nonchè quanto relativo alla successione o meno di leggi penali nel tempo.

Rileva tuttavia che diversamente dal delitto di oltraggio, che tutelava - e tornerà a tutelare - prestigio o onore del pubblico ufficiale, il delitto di ingiuria tutela onore e decoro della persona offesa.

Torniamo al D.d.L.. L’art. 341 bis c.p. nonostante il dettato di cui ai citati articoli, sanziona penalmente, con la reclusione fino a tre anni, la condotta di chi, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio, a causa o nell’esercizio delle sue funzioni.

Viene dunque delimitato il locus commissi delicti - in luogo pubblico o aperto al pubblico - e vengono tutelati onore e prestigio, non alternativamente come nel dettato di cui all’abrogato art. 341 c.p..

La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, così come nel precedente art. 341 c.p. una analoga previsione aggravava la pena prevedendo la reclusione da uno a tre anni.

Il reato si estingue nel caso in cui l’imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell’ente di appartenenza della medesima.

In simmetria con quanto ex art. 596 c. IV c.p. se la verità del fatto è provata o se, per esso, l’ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’offesa non è punibile.

Contestualmente introdotto, a seguito di quanto disciplinato ex art. 393 c.p. titolato “esercizio arbitrario delle proprie ragione con violenza alle persone”, l’art. 393 bis c.p., causa di non punibilità consistente nell’avere dato causa, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato, al fatto preveduto ex artt. 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), 338 (violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), 339 (circostanze aggravanti), 341 bis (oltraggio a pubblico ufficiale), 342 (oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) 343 (oltraggio a un magistrato in udienza) c.p., eccedendo con atti arbitrari i limiti delle proprie attribuzioni.

Una peculiarità di tale causa di non punibilità - verosimilmente trattasi di un mero errore - è l’estensione della previsione all’incaricato di un pubblico servizio, nonchè al pubblico impiegato, i quali non sembrano rientrare nella lettera di quanto p. e p. ex art. 341 bis c.p..

Un ritorno al passato? Perplessità. Mi appresto a utilizzare un codice antecedente al 2000 al fine di comprendere la fattispecie testè introdotta.

Erano oltraggiose e offensive le parole con cui si manifestava il proprio senso di disprezzo e di disistima (Cass. Sez. III 01.10.1954, Bruno, Giust. Pen. 1955, II, 235, m. 228) e a nulla rilevavano la facilità con la quale venivano usate espressioni volgari e il diffondersi di tale abitudine.

Il linguaggio adoperato doveva essere valutato obiettivamente non dovendosi tenere in alcuna considerazione le abitudini di espressione del soggetto attivo.

Era sufficiente che il pubblico ufficiale si trovasse a una distanza tale da consentirgli di udire o percepire il comportamento offensivo ed era necessario il nesso di causalità tra funzione e offesa, di talchè occorrendo che l’oltraggio fosse commesso propter officium e non solo in officium.

Si aveva oltraggio e quando ricorreva un rapporto di causalità tra la funzione esercitata e il motivo dell’offesa, e quando l’offesa veniva recata per motivi privati.

Il reato era punibile a titolo di dolo generico.

Qualora la frase proferita fosse stata mera espressione di risentimento rivolto genericamente a disapprovare l’operato del pubblico ufficiale ma non a offenderlo, non poteva invece ritenersi integrato l’elemento materiale del reato di oltraggio ( Cass. Sez. VI 24 ottobre 1978, Tarlao, Cass. Pen. Mass. Ann. 1981, 45 m. 42).

Indelicatezza, mancanza di riguardo e censura non integravano la fattispecie.

Perplessità, si ribadisce.

Posto che come ribadito più volte in illo tempore dalla Suprema Corte, il diritto di critica, aspra e severa, nonchè la libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita escludono il delitto di oltraggio se trovano espressione in termini non lesivi del prestigio, dell’onore e della dignità delle pubbliche funzioni, non appare chiaro come sia possibile l’esercizio del diritto di difesa.

Non va dimenticato del resto che la parola di un pubblico ufficiale fa fede fino a querela di falso ex art. 2700 c.c..

A quanto appena esposto sembrerebbero voler porre rimedio i requisiti dell’offesa, che per essere penalmente rilevante ex art. 341 bis c.p. deve avere una valenza tale da sminuire contemporaneamente l’onore e il prestigio del pubblico ufficiale, deve avvenire mentre quest’ultimo compie un atto d’ufficio, a causa o nell’esercizio delle sue funzioni, deve avvenire in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone.

Tra le varie differenti opinioni al riguardo, una in particolare ha lasciato riflettere chi scrive.

Tutela e rafforzamento della credibilità delle istituzioni preposte alla gestione della sicurezza.

La condotta offensiva del prestigio e dell’onore - dopo anni di rimostranze - torna a essere penalmente rilevante attraverso una fattispecie ad hoc e nel medesimo contesto e nel medesimo testo in cui le Forze dell’Ordine e le Autorità di Pubblica Sicurezza vengono affiancate da ronde. Da una parte si priva, dall’altra si concede.

Sarà forse bastevole riflettere un pò sulla portata di tale norma sia sotto il profilo delle conseguenze sia sotto il profilo delle garanzie difensive.

Tratto da Overlex.com



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