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Chi siamo


     Il carcere è un argomento che si presta ad essere considerato da diverse angolazioni: c’è chi ne parla dal punto di vista delle persone detenute, c’è chi ne parla dal punto di vista degli operatori, c’è chi ne parla cavalcando l’onda delle polemiche del momento, c’è chi non ne parla per nulla pur avendo il compito istituzionale di farlo.
 
     Dal carcere, che per definizione è un luogo chiuso e protetto, escono ed entrano parecchie informazioni. Non è vero che si parla poco di carcere, semmai è un argomento che forse è trattato in modo parziale e frammentario, la maggior parte delle volte dando risalto a notizie estreme (in positivo o in negativo), e questo genera confusione, che genera pregiudizi ed alla fine si corre il rischio di creare “disinformazione” anche se spinti dalle migliori intenzioni.
 
     Esiste, infatti, un indubbio scollamento tra quello che percepisce la maggior parte delle persone e quello che realmente è “l’Istituzione carcere”; non è un caso che la stessa parola carcere, pur essendo la più utilizzata, in realtà non esiste nelle Leggi della nostra Repubblica che parlano invece di misure restrittive della libertà personale, Istituti penitenziari, etc.
 
     Chi con il carcere ha un contatto diretto per lavoro, per volontariato, per misure restrittive imposte dalla Legge, vive questa contraddizione quotidianamente. E’ una contraddizione che danneggia sia chi in carcere è costretto a viverci, sia chi in carcere ci lavora, ma soprattutto danneggia chi con il carcere pensa di non aver nulla a che fare: la maggioranza dei cittadini.
 
     Per questo, tra alcuni addetti a vario titolo nel settore penitenziario, abbiamo fondato l’Associazione Pianeta Carcere che ha l’ambizioso obiettivo di raccogliere tutte le informazioni sul carcere cercando di proporle in un modo comprensibile a tutti anche a chi con il carcere non ha nulla a che fare. La nostra speranza è che questo contribuisca a far comprendere alla società che il carcere non può essere ignorato da nessuno.
 
     L’articolo 27 della Costituzione impone anche che le pene “... devono tendere alla rieducazione del condannato”, ma è un dato di fatto che questo è un principio costituzionale ampiamente disatteso. Non importa che tu sia una persona detenuta, un poliziotto, un educatore, uno psicologo, un magistrato o un avvocato o un cittadino: è un tuo dovere che quell’articolo sia messo in pratica.
 
     Abbiamo creato l’Associazione Pianeta Carcere e il sito web www.pianetacarcere.it per:

  • condividere le esperienze e le conoscenze del personale, delle altre Associazioni, delle Amministrazioni pubbliche, del volontariato;


  • migliorare le condizioni lavorative del personale impiegato e le condizioni di vita in carcere delle persone detenute;


  • fornire un’informazione di base per far comprendere a tutti i vari aspetti storici, giuridici ed amministrativi del pianeta carcere;


  • contribuire a favorire il reinserimento delle persone detenute.
     Se avete avuto la pazienza di leggere fino a qui, potreste fare un altro passo e valutare l’ipotesi di aderire al nostro progetto: per esempio fornendoci materiale in vostro possesso che riguardi a vario titolo il pianeta carcere (foto, ricerche, tesi di laurea), oppure segnalandoci associazioni o persone che operano nello stesso ambito, o ancora contattandoci per collaborare direttamente con noi dell’Associazione Pianeta Carcere. Pubblicheremo le vostre risorse sul nostro sito web, ovviamente citando la fonte e gli eventuali diritti di proprietà.
 
     Se avete un’idea da proporre o un progetto già avviato, siamo pronti a pubblicizzare le vostre iniziative o a svilupparne di nuove insieme con voi, mettendo a disposizione la nostra piattaforma tecnologica e le nostre esperienze/conoscenze.
 
     A presto!

   
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Home Page: Articolo del 07/01/2009 (letto 101 volte)

Prestazioni sessuali dai detenuti 3 anni e 10 mesi a ex cappellano


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Quello svolto dai cappellani nelle carceri italiane è «un servizio pubblico», la cui natura «è conclamata dalla normativa pubblicistica che lo governa, dall’assenza dei poteri tipici della funzione pubblica, dall’attività intellettiva e non meramente applicativa o esecutiva che lo caratterizza».

Lo sottolinea la Cassazione, confermando la condanna a 3 anni e 10 mesi inflitta dalla Corte d’appello di Genova a un ex cappellano, Giuseppe Stroppiana, all’epoca dei fatti in servizio nel penitenziario di Sanremo, ritenuto responsabile di concussione per aver indotto, tra il 1988 e il 1994, alcuni detenuti a concedergli prestazioni di natura sessuale, con la prospettiva di poter incidere sulla loro posizione giudiziaria.

Contro tale verdetto, l’imputato si era rivolto ai giudici di piazza Cavour, ritenendo insufficiente la motivazione inerente la sussistenza del reato di concussione. La Suprema Corte (sesta sezione penale, sentenza n.12) ha rigettato il ricorso del religioso: «il cappellano non svolge una funzione pubblica legislativa o giudiziaria - sottolineano gli `ermellinì - né, dopo il ridimensionamento dei compiti originariamente attribuitigli, una funzione amministrativa, intesa come attività caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, sicchè non riveste la qualità di pubblico ufficiale”». Però, si legge ancora nella sentenza, «avuto riguardo ai compiti che la legge attualmente gli assegna e che sono funzionali all’interesse pubblico perseguito dallo Stato nel trattamento delle persone condannate o internate, il cappellano sicuramente svolge un servizio pubblico».

La riforma carceraria del 1975, ricordano i giudici di ´Palazzaccio, «tradendo in parte i propositi di laicizzazione della vita pubblica, continua a prevedere che il trattamento del condannato e dell’internato sia svolto avvalendosi anche `della religione e a tal fine, mantiene il servizio di assistenza cattolica come servizio stabile e interno alla struttura penitenziaria”.

In ogni caso, rileva la Cassazione, «non può sottacersi che, nella prospettiva di affrancarsi, con una qualche timidezza, da tendenze confessionali», la riforma carceraria «ha comunque rimosso il cappellano dal Consiglio di disciplina e dalla quasi totalità delle funzioni amministrative che il regolamento precedente gli conferiva». Il cappellano infatti è stato «privato anche del potere di controllo sulla corrispondenza, del governo della biblioteca, del potere di redigere i rapporti per l’osservazione del detenuto. I suoi compiti - conclude la Suprema Corte - di norma sono essenzialmente di natura religiosa e consistono nell’organizzare e presiedere alle pratiche di culto e nell’istruire e assistere i detenuti».

ilsecoloxix.ilsole24ore.com



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