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Chi siamo


     Il carcere è un argomento che si presta ad essere considerato da diverse angolazioni: c’è chi ne parla dal punto di vista delle persone detenute, c’è chi ne parla dal punto di vista degli operatori, c’è chi ne parla cavalcando l’onda delle polemiche del momento, c’è chi non ne parla per nulla pur avendo il compito istituzionale di farlo.
 
     Dal carcere, che per definizione è un luogo chiuso e protetto, escono ed entrano parecchie informazioni. Non è vero che si parla poco di carcere, semmai è un argomento che forse è trattato in modo parziale e frammentario, la maggior parte delle volte dando risalto a notizie estreme (in positivo o in negativo), e questo genera confusione, che genera pregiudizi ed alla fine si corre il rischio di creare “disinformazione” anche se spinti dalle migliori intenzioni.
 
     Esiste, infatti, un indubbio scollamento tra quello che percepisce la maggior parte delle persone e quello che realmente è “l’Istituzione carcere”; non è un caso che la stessa parola carcere, pur essendo la più utilizzata, in realtà non esiste nelle Leggi della nostra Repubblica che parlano invece di misure restrittive della libertà personale, Istituti penitenziari, etc.
 
     Chi con il carcere ha un contatto diretto per lavoro, per volontariato, per misure restrittive imposte dalla Legge, vive questa contraddizione quotidianamente. E’ una contraddizione che danneggia sia chi in carcere è costretto a viverci, sia chi in carcere ci lavora, ma soprattutto danneggia chi con il carcere pensa di non aver nulla a che fare: la maggioranza dei cittadini.
 
     Per questo, tra alcuni addetti a vario titolo nel settore penitenziario, abbiamo fondato l’Associazione Pianeta Carcere che ha l’ambizioso obiettivo di raccogliere tutte le informazioni sul carcere cercando di proporle in un modo comprensibile a tutti anche a chi con il carcere non ha nulla a che fare. La nostra speranza è che questo contribuisca a far comprendere alla società che il carcere non può essere ignorato da nessuno.
 
     L’articolo 27 della Costituzione impone anche che le pene “... devono tendere alla rieducazione del condannato”, ma è un dato di fatto che questo è un principio costituzionale ampiamente disatteso. Non importa che tu sia una persona detenuta, un poliziotto, un educatore, uno psicologo, un magistrato o un avvocato o un cittadino: è un tuo dovere che quell’articolo sia messo in pratica.
 
     Abbiamo creato l’Associazione Pianeta Carcere e il sito web www.pianetacarcere.it per:

  • condividere le esperienze e le conoscenze del personale, delle altre Associazioni, delle Amministrazioni pubbliche, del volontariato;


  • migliorare le condizioni lavorative del personale impiegato e le condizioni di vita in carcere delle persone detenute;


  • fornire un’informazione di base per far comprendere a tutti i vari aspetti storici, giuridici ed amministrativi del pianeta carcere;


  • contribuire a favorire il reinserimento delle persone detenute.
     Se avete avuto la pazienza di leggere fino a qui, potreste fare un altro passo e valutare l’ipotesi di aderire al nostro progetto: per esempio fornendoci materiale in vostro possesso che riguardi a vario titolo il pianeta carcere (foto, ricerche, tesi di laurea), oppure segnalandoci associazioni o persone che operano nello stesso ambito, o ancora contattandoci per collaborare direttamente con noi dell’Associazione Pianeta Carcere. Pubblicheremo le vostre risorse sul nostro sito web, ovviamente citando la fonte e gli eventuali diritti di proprietà.
 
     Se avete un’idea da proporre o un progetto già avviato, siamo pronti a pubblicizzare le vostre iniziative o a svilupparne di nuove insieme con voi, mettendo a disposizione la nostra piattaforma tecnologica e le nostre esperienze/conoscenze.
 
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Home Page: Articolo del 08/07/2009 (letto 381 volte)

Lo studio universitario in carcere


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Il diritto allo studio, generalmente inteso, è stato previsto dall''art. 34 della Costituzione.

Questo articolo, riconosce a "tutti" la possibilità di frequentare la "scuola" ed ai più capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, "il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi". Ricordiamo che con l''espressione "la scuola è aperta a tutti" è stato attribuito, a ciascun individuo, il diritto di compiere qualsiasi corso di studio, non essendo stati indicati né particolari requisiti personali dello studente, né i gradi d''istruzione considerati usando il vocabolo "scuola". Il testo dell''articolo costituzionale contemplato, prescinde da qualsiasi indicazione in merito alle condizioni personali dell''aspirante studente. In conformità a tale dettato costituzionale, l''art. 19 della legge n. 354/75, al quarto comma, ha riconosciuto la possibilità, ai detenuti ed agli internati, di affrontare corsi di studio universitario all''interno negli istituti penitenziari, prevedendo che il compimento dei corsi accademici, in tali strutture e per detti studenti, deve essere agevolato. La disciplina degli studi universitari in carcere è stata affrontata, in modo specifico, nel Regolamento di esecuzione del 1976, che ha visto l''art. 42 interamente dedicato a questa materia.

Il primo comma (1) dell''art. 42 iniziava la regolamentazione dello studio universitario in carcere, individuando i soggetti cui era consentito, in questo ambiente, l''accesso o la prosecuzione, di tali corsi di istruzione. Potevano affrontare corsi accademici i detenuti e gli internati, sia in esecuzione pena che sottoposti a misura cautelare, in possesso dei requisiti scolastici normalmente necessari per potersi iscrivere ai corsi universitari (2) in Italia. Il comma dell''art. 42 del regolamento di esecuzione terminava riprendendo quanto già espresso nel quarto comma dell''art. 19 dell''ordinamento penitenziario, ovvero che il compimento (in carcere) degli studi accademici, deve essere agevolato (3). Il concetto che si è voluto esprimere utilizzando il verbo "agevolare", è stato oggetto di studio nel corso del presente lavoro, per questo si rinvia a quanto detto in precedenza, limitandoci, in questa sede, a sottolineare l''impegno assegnato agli uffici dell''Amministrazione penitenziaria, di agevolare il compimento degli studi accademici degli studenti reclusi.

Queste agevolazioni sono state genericamente individuate dal secondo comma dell''art. 42 del regolamento di esecuzione del ''76 (4), il quale prevedeva che fossero "stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami". In questo enunciato possiamo individuare tre momenti cruciali in cui è richiesto il contributo attivo, da parte dell''Amministrazione penitenziaria, al fine di agevolare la dinamica degli studi universitari. Il primo intervento necessario era quello di stabilire un accordo, tra l''amministrazione carceraria e l''Università, atto ad istituire l''attività didattica nel penitenziario, garantendo, in tal modo, stabilità all''attività stessa. A tale intesa dovevano seguire accordi in merito alle modalità di attuazione dell''attività didattica, considerando due momenti fondamentali di questa attività: la preparazione dell''esame ed il sostenimento dello stesso.

Con il vecchio regolamento era essenziale concordare le modalità di ingresso in istituto del personale docente, in occasione sia del sostegno allo studente durante la preparazione dell''esame, sia della prova finale di esaminazione. Innanzi tutto dovevano richiedersi le necessarie autorizzazioni, ex. art. 17 dell''ordinamento penitenziario, allo scopo di consentire l''accesso in istituto ai docenti e, al momento dell''esame, dei membri della commissione esaminatrice. Era opportuno inoltre individuare i locali destinati agli incontri didattico-accademici e concordare il tempo da dedicare allo svolgimento di tali attività.

In merito a quest''ultimo argomento, ovvero agli orari in cui poteva svolgersi l''attività didattica, sia individuale che di confronto e dialogo con i docenti, è stata prevista, al terzo comma dello stesso articolo del regolamento di esecuzione del ''76 (5), la possibilità di esonerare dal lavoro lo studente, che ne avesse fatto richiesta, qualora l''attività di studio si fosse svolta durante l''orario di lavoro. A tal proposito, l''enunciato del terzo comma dell''art. 42 del regolamento di esecuzione stabiliva che la richiesta di esonero dal lavoro dovesse essere soddisfatta "in considerazione dell''impegno e del profitto dimostrati" dallo studente stesso. È opportuno ricordare che sia l''istruzione che il lavoro erano già considerati elementi irrinunciabili del trattamento rieducativo. Per questo motivo, l''eventuale richiesta di esonero dall''attività lavorativa era sottoposta al filtro degli operatori dell''area trattamentale, i quali dovevano valutarla, in considerazione del programma rieducativo intrapreso dal detenuto. In merito ai locali in cui l''attività didattico-accademica avrebbe dovuto svolgersi, il testo regolamentare del ''76 non indicava alcuna disposizione, lasciando, implicitamente, alla direzione dell''istituto penitenziario, la discrezionalità di indicare gli spazi da dedicare a tale attività.

Terminata l''analisi dell''art. 42 del regolamento di esecuzione del ''76, ricordiamo che, al fine di agevolare ed incentivare gli studi, l''art. 43 dello stesso regolamento del ''76, rubricato "Benefici economici per gli studenti", prevedeva sostegni economici anche a favore degli studenti impegnati nei corsi universitari.

Il terzo comma dell''art. 43 del regolamento di esecuzione del ''76 prevedeva che, a conclusione dell''anno accademico, agli studenti universitari che avevano superato tutti gli esami previsti per il loro anno venissero "rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e" venisse "corrisposto un premio di rendimento nella misura stabilita dal Ministero". Il sesto comma dello stesso articolo del regolamento del ''76 enunciava che non potevano usufruire dei benefici economici di cui al comma tre dello stesso articolo (6) gli studenti universitari detenuti che fruiscono di assegni familiari o borse di studio.

La possibilità di assegnare borse di studio o assegni familiari agli studenti che versano in difficili condizioni economiche, è prevista dalla Costituzione. L''art. 34 della Costituzione, ha riservato particolare attenzione all''eventuale stato di indigenza in cui un soggetto può versare, considerando che tale condizione economica può costituire un ostacolo alla prosecuzione degli studi. Al fine di arginare questo ostacolo e nell''intento di rendere effettivo il diritto allo studio, il terzo comma dell''art. 34 ha previsto aiuti, sotto forma di borse di studio o assegni familiari, da attribuire, per concorso, agli studenti capaci e meritevoli, che versano in disagiate condizioni economiche.

Queste poche disposizioni costituiscono l''intera disciplina che il Regolamento del ''76 indicava in merito agli studi universitari negli istituti penitenziari. Negli anni in cui era in vigore detto regolamento, lo studio universitario in carcere, incontrava non poche difficoltà. Queste derivavano principalmente dagli ostacoli pratici con cui si scontrava l''Amministrazione penitenziaria, nell''assolvere all''impegno di agevolare gli studi universitari: nella difficoltà di gestire gli spazi, i tempi, la sicurezza ed i continui nonché mutevoli ingressi in istituto di persone dall''esterno. Uno strumento che avrebbe potuto risolvere almeno parzialmente tali problematiche, poteva essere individuato nel beneficio del "permesso" ma la normativa allora in vigore non consentiva di usufruire tale beneficio per scopi culturali. Come già osservato la disciplina che il testo dell''ordinamento penitenziario del ''75 dedicava alla materia dei permessi è stata presto modificata dalle leggi n. 1 del 12 gennaio 1977 e n. 450 del 20 luglio dello stesso anno. L''art. 30 dell''ordinamento penitenziario, rubricato "Permessi", in seguito alle modifiche restrittive del ''77 (7), prevedeva, come motivazioni valide, per la concessione di tale beneficio, sia agli internati che ai condannati, solo "gravi situazioni familiari" (confermate dall''art. 61 del regolamento di esecuzione del ''76). Le generiche disposizioni dell''Ordinamento del ''75 e del Regolamento del ''76, nonché la disciplina prevista per la concessione dei permessi, rappresentavano notevoli limiti alla realizzazione concreta dell''opportunità, riconosciuta allo studente detenuto, di compiere un percorso di studi universitario. È oggettivo e sperimentato che il conseguimento di risultati apprezzabili nel campo dello studio, in particolare di quello universitario, richiede un notevole impegno da parte dei docenti, impegno di gran lunga maggiore di quanto, a prima vista, emerge dalla scarna previsione regolamentare del ''76 e per far sì che tale impegno potesse essere effettivo sarebbe stato necessario facilitare i contatti e gli incontri tra gli studenti ed i docenti.

Ricordiamo che la legge Gozzini, legge n. 663 del 10 ottobre 1986, ha previsto un ampliamento delle motivazioni valide per la concessione dei permessi. Tale legge ha confermato la normativa prevista dall''art. 30 ed ha introdotto un nuovo articolo, l''art. 30 ter (in seguito modificato dal D.L. n. 152 del 13 maggio 1991, convertito con modifiche nella legge n. 203 del 12 luglio 1991), nel quale è stata indicata la possibilità di concedere "permessi premio", ai condannati ed agli internati, allo scopo di consentire loro "di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro". Le disposizioni previste dal nuovo articolo, limitatamente all''incidenza che hanno avuto sulla dinamica dell''attività universitaria, hanno offerto, formalmente, un mezzo, agli studenti universitari detenuti, limitatamente a quelli di loro in possesso dei requisiti giuridici necessari per proporre istanza di permesso premio (8), di uscire dal carcere, consentendo loro di sostenere, almeno l''esame, direttamente nella Facoltà scelta. Questo ha limitato le difficoltà che comportava l''ingresso in istituto della commissione esaminatrice ed ha concesso, allo studente detenuto in permesso, la possibilità di sostenere l''esame in condizioni ambientali uguali agli altri iscritti universitari.

Il 30 giugno 2000 è stato approvato, con il D.P.R. n. 230, il nuovo Regolamento di esecuzione che ha introdotto ulteriori disposizioni in merito agli studi universitari in carcere. L''art. 44 del Regolamento del 2000, rubricato "Studi universitari" conferma, nei primi tre commi, l''intero contenuto dell''art. 42 del Regolamento del ''76 ed aggiunge un nuovo comma. La prima parte di questo comma, il quarto, recita: "I detenuti e internati, studenti universitari, sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni". È riconosciuta la necessità che gli studenti universitari detenuti o internati siano assegnati in locali del penitenziario che consentano loro di potersi dedicare e concentrare nello studio. Spesso, visti i frequenti casi di sovraffollamento in cui vertono gli istituti penitenziario, questa indicazione assume una notevole rilevanza pratica. Infatti il carcere notoriamente, anche se non affetto da sovraffollato, non è un luogo in cui è facile riservarsi spazi e momenti di calma, elementi indispensabili per l''attività didattica, soprattutto a livello universitario. È prevista la predisposizione, all''interno dell''istituto penitenziario, di locali, in cui, gli studenti universitari, possono ritrovarsi e confrontarsi, con i docenti e con gli altri studenti, ammettendo l''importanza che le lezioni ed il confronto rivestono nella dinamica dell''attività didattica. Il quarto comma dell''art. 44 del regolamento di esecuzione del 2000 prevede inoltre che "Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio". Possiamo osservare come, sia nella prima, che nella seconda parte del nuovo comma introdotto dal Regolamento del 2000, si è cercato di porre ulteriore attenzione alle condizioni degli studenti universitari detenuti, riconoscendo loro la necessità di avere a disposizione ambienti e strumenti, che possano agevolare il compimento degli studi universitari intrapresi, come previsto dal testo dell''Ordinamento penitenziario del ''75.

L''art. 45 del Regolamento del 2000, rubricato "Benefici economici per gli studenti", ricalca, al quarto comma, quanto disposto in materia dal precedente Regolamento del ''76. È confermato il rimborso delle tasse, dei contributi scolastici e dei libri di testo agli studenti universitari che hanno superato tutti gli esami del loro anno e che versano in disagiate condizioni economiche. È inoltre ribadito il versamento di un premio di rendimento, a favore degli studenti universitari che hanno conseguito i profitti scolastici previsti per usufruire dei rimborsi sopra esposti. L''attribuzione del premio di rendimento prescinde dalle condizioni economiche dello studente e si limita a riconoscerne l''impegno ed il profitto dimostrati nell''attività accademica. Infine è confermata, al comma sette dell''art. 45 del nuovo Regolamento, l''esclusione dai benefici economici, di cui al comma quattro dello stesso articolo, per gli studenti che fruiscono di borse di studio o assegni.

Il Regolamento del 2000 prevede, all''art. 83, comma nove, lettera "a", che qualora sia necessario procedere ad un trasferimento collettivo di detenuti o internati, sono esclusi da tale provvedimento, quando possibile, i "detenuti e gli internati impegnati in attività trattamentali, ed in particolare coloro che sono occupati in attività quali il lavoro, l''istruzione e la formazione professionale". Tra le attività trattamentali in materia di istruzione è compreso anche lo studio universitario, che possiamo definire come l''ultima tappa di un percorso di formazione culturale.

(1) Art. 42 Regolamento di esecuzione del 1976, comma 1: "I detenuti e gli internati che risultino iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l''iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi".

(2) Art. 42 Regolamento di esecuzione del 1976, comma 1: "I detenuti e gli internati che risultino iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l''iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi".

(3) V. GREVI, G.GIOSTRA, F.DELLA CASA: Ordinamento penitenziario, commento articolo per articolo, Padova, Ed. CEDAM, 1997,pag. 19.

(4) Art. 42 Regolamento di esecuzione del 1976, comma 2: "A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami".

(5) Art. 42, comma 3 del Regolamento di esecuzione del 1976: "Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell''impegno e del profitto dimostrati".

(6) Art. 43, comma 6, del regolamento di esecuzione 1976: "I soggetti che fruiscono di assegni o borse di studio non percepiscono i benefici economici preveduti dal presente articolo".

(7) Il difficile utilizzo dei permessi ex. Art. 30 dell''Ord. Pen per poter sostenere esami universitari è stato ulteriormente aggravato con la legge n. 1 del 20 luglio 1977, con cui era stato ristretto l''ambito di operatività dell''istituto. Vedi sentenza della Corte Costituzionale n. 84 del 1977.

(8) Art. 30 ter. dell''ordinamento penitenziario 1975: "Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell''istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro (art. 61 bis r.e.)...La concessione dei permessi è ammessa: a) nei confronti dei condannati all''arresto o alla reclusione non superiore a tre anni anche se congiunta all''arresto; b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a tre anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l''espiazione di almeno un quarto di pena; c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati ne comma 1 dell''articolo 4 bis, dopo l''espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni; d) nei confronti dei condannati all''ergastolo, dopo l''espiazione di almeno dieci anni. Nei confronti dei soggetti che durante l''espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l''espiazione della pena o l''esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell''articolo 30: si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dello stesso articolo...La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante al detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali".

 Tratto da altrodiritto.it



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