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Chi siamo


     Il carcere è un argomento che si presta ad essere considerato da diverse angolazioni: c’è chi ne parla dal punto di vista delle persone detenute, c’è chi ne parla dal punto di vista degli operatori, c’è chi ne parla cavalcando l’onda delle polemiche del momento, c’è chi non ne parla per nulla pur avendo il compito istituzionale di farlo.
 
     Dal carcere, che per definizione è un luogo chiuso e protetto, escono ed entrano parecchie informazioni. Non è vero che si parla poco di carcere, semmai è un argomento che forse è trattato in modo parziale e frammentario, la maggior parte delle volte dando risalto a notizie estreme (in positivo o in negativo), e questo genera confusione, che genera pregiudizi ed alla fine si corre il rischio di creare “disinformazione” anche se spinti dalle migliori intenzioni.
 
     Esiste, infatti, un indubbio scollamento tra quello che percepisce la maggior parte delle persone e quello che realmente è “l’Istituzione carcere”; non è un caso che la stessa parola carcere, pur essendo la più utilizzata, in realtà non esiste nelle Leggi della nostra Repubblica che parlano invece di misure restrittive della libertà personale, Istituti penitenziari, etc.
 
     Chi con il carcere ha un contatto diretto per lavoro, per volontariato, per misure restrittive imposte dalla Legge, vive questa contraddizione quotidianamente. E’ una contraddizione che danneggia sia chi in carcere è costretto a viverci, sia chi in carcere ci lavora, ma soprattutto danneggia chi con il carcere pensa di non aver nulla a che fare: la maggioranza dei cittadini.
 
     Per questo, tra alcuni addetti a vario titolo nel settore penitenziario, abbiamo fondato l’Associazione Pianeta Carcere che ha l’ambizioso obiettivo di raccogliere tutte le informazioni sul carcere cercando di proporle in un modo comprensibile a tutti anche a chi con il carcere non ha nulla a che fare. La nostra speranza è che questo contribuisca a far comprendere alla società che il carcere non può essere ignorato da nessuno.
 
     L’articolo 27 della Costituzione impone anche che le pene “... devono tendere alla rieducazione del condannato”, ma è un dato di fatto che questo è un principio costituzionale ampiamente disatteso. Non importa che tu sia una persona detenuta, un poliziotto, un educatore, uno psicologo, un magistrato o un avvocato o un cittadino: è un tuo dovere che quell’articolo sia messo in pratica.
 
     Abbiamo creato l’Associazione Pianeta Carcere e il sito web www.pianetacarcere.it per:

  • condividere le esperienze e le conoscenze del personale, delle altre Associazioni, delle Amministrazioni pubbliche, del volontariato;


  • migliorare le condizioni lavorative del personale impiegato e le condizioni di vita in carcere delle persone detenute;


  • fornire un’informazione di base per far comprendere a tutti i vari aspetti storici, giuridici ed amministrativi del pianeta carcere;


  • contribuire a favorire il reinserimento delle persone detenute.
     Se avete avuto la pazienza di leggere fino a qui, potreste fare un altro passo e valutare l’ipotesi di aderire al nostro progetto: per esempio fornendoci materiale in vostro possesso che riguardi a vario titolo il pianeta carcere (foto, ricerche, tesi di laurea), oppure segnalandoci associazioni o persone che operano nello stesso ambito, o ancora contattandoci per collaborare direttamente con noi dell’Associazione Pianeta Carcere. Pubblicheremo le vostre risorse sul nostro sito web, ovviamente citando la fonte e gli eventuali diritti di proprietà.
 
     Se avete un’idea da proporre o un progetto già avviato, siamo pronti a pubblicizzare le vostre iniziative o a svilupparne di nuove insieme con voi, mettendo a disposizione la nostra piattaforma tecnologica e le nostre esperienze/conoscenze.
 
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Home Page: Articolo del 09/08/2009 (letto 726 volte)

Gli illeciti disciplinari


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Come già accennato l''art. 38 O.P. rinvia al regolamento per l''individuazione delle condotte punibili in via disciplinare. L''art. 77 reg. esec. prevede ventuno ipotesi di infrazioni dirette a tutelare l''ordinario svolgimento della vita all''interno delle carceri, le condotte elencate nel suddetto articolo si collocano come indicatori della insofferenza del detenuto, che le mette in atto, alle forme di trattamento penitenziario offerte . Oltre alla punibilità di condotte che violano le norme che regolano la vita interna dell''istituto penitenziario è prevista, anche, la punibilità in via disciplinare del mancato rientro dai permessi, dalle licenze o anche il ritardato rientro del soggetto che usufruisce della semilibertà . Nel vecchio regolamento di esecuzione (D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431) all''art. 72 venivano puniti anche con una sanzione disciplinare gli schiamazzi e il linguaggio blasfemo.

Il numero delle infrazioni si raddoppia, poiché è prevista la punizione dell''ipotesi di "tentativo". La dottrina è stata molto critica sulla punibilità del "tentativo", non solo perché raddoppia  il numero di comportamenti punibili, ma rende difficile capire ciò che lecito e ciò che non lo è.

Alcune condotte ex art. 77 reg esec., non sono semplici infrazioni disciplinari, ma costituiscono dei veri e propri reati:

  • Atti osceni o contrari alla pubblica decenza;
  • Intimidazione dei compagni o sopraffazione nei confronti dei medesimi;
  • Falsificazione di documenti provenienti dall''Amministrazione affidati alla custodia del detenuto o dell''internato;
  • Appropriazione o danneggiamento di beni dell''Amministrazione;
  • Fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, operatori penitenziari o di visitatori;
  • Evasione.

Quando l''autorità competente per il giudizio disciplinare ravvisa, nel fatto oggetto d''esame, gli estremi di un reato perseguibile d''ufficio è tenuto a farne denuncia al pubblico ministero, ex art. 331, 4º comma, c.p.p.

Il giudizio disciplinare in questi casi può essere sospeso e la direzione deve informarsi periodicamente sull''esito del procedimento penale .

Il Procedimento disciplinare.

 La competenza a decidere sulle infrazioni disciplinari è affidata, a seconda della gravità, al direttore e al consiglio di disciplina.

Il direttore è competente ad irrogare il richiamo e le ammonizioni, mentre il consiglio di disciplina è competente ad irrogare l''esclusione dalle attività ricreative, l''isolamento e l''esclusione dalla permanenza all''aria.

Il procedimento per l''applicazione della sanzione disciplinari ha varie fasi: la segnalazione dell''infrazione solitamente è promossa dall''agente o dall''operatore penitenziario che viene a conoscenza dell''illecito. Questi dopo la contestazione dell''infrazione trasmette un rapporto sulle circostanze del fatto al direttore. Il direttore venuto a conoscienza dell''infrazione è obbligato a contestare l''addebito al soggetto interessato, alla presenza del titolare del servizio di custodia, ovvero l''ispettore di sezione. Durante la contestazione il direttore deve informare il detenuto della facoltà di esporre le proprie discolpe, inoltre, ha la facoltà di svolgere ulteriori accertamenti sul fatto, al fine di decidere l''adeguata sanzione da applicare. In questo caso, il direttore, dovrà convocare l''interessato in una apposita udienza davanti a lui o al consiglio di disciplina.

Come si può notare il direttore nel procedimento disciplinare ha funzioni sia inquirenti che giudicanti. Per limitare tale inconveniente la dottrina ha suggerito di affidare le funzioni istruttorie o la presidenza del consiglio di disciplina al vice direttore dell''istituto, in modo da non affidare ad uno stesso soggetto più funzioni, tra loro incompatibili . Nel corso, dell''udienza davanti al direttore, il detenuto potrà esercitare la facoltà di esporre le proprie discolpe, sicuramente non è una semplice facoltà concessa dal regolamento, ma un vero e proprio diritto di difesa . L''applicazione del diritto al contraddittorio è compromessa, poiché l''organo titolare del potere decisionale non è imparziale, in quanto sia il direttore che il consiglio di disciplina sono autorità che rappresentano la virtuale controparte . Quando nel corso dell''udienza emerge un fatto diverso e più grave di quello contestato, è possibile rimette la questione al consiglio di disciplina, nel caso di incompetenza di materia del direttore.

L''art. 78 reg. esc., prevede la possibilità di adottare i provvedimenti disciplinare in via cautelare, anche in questo caso bisogna evidenziare una piccola differenza con il regolamento di esecuzione del 1976, il quale non prevedeva l''obbligo di motivazione del provvedimento urgente da parte del direttore. Nella formulazione attuale l''articolo del regolamento stabilisce tassativamente le ipotesi in cui il provvedimento cautelare può essere adottato: "In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessità di prevenire danni a persone o cose, nonché l''insorgenza o la diffusione di disordini o in presenza di fatti di particolare gravità per la sicurezza e l''ordine dell''istituto". In questi casi, il direttore con provvedimento motivato può disporre che il detenuto il quale abbia commesso un''infrazione disciplinare punibile con l''esclusione dall''attività in comune, permanga in camera individuale in attesa della convocazione del consiglio di disciplina.

Nonostante la natura cautelare del provvedimento, l''art. 78 dispone che il soggetto verso cui si dispone il provvedimento deve essere, comunque, sottoposto a visita sanitaria, prima dell''applicazione della sanzione che comporta l''esclusione delle attività in comune.

La misura cautelare non può durare più di dieci giorni e il direttore deve al più presto attivare il procedimento disciplinare. Lo stesso articolo si preoccupa di sottolineare che il periodo trascorso in misura cautelare si detrae dalla durata della sanzione eventualmente applicata.

Determinazione delle sanzioni disciplinari

Il 3º coma dell''art. 38 O.P. detta alcuni criteri per l''individuazione della sanzione disciplinare, da applicare all''infrazione commessa dal detenuto. Nell''applicazione della sanzione si dovrà tenere conto della natura e della qualità del fatto, ma anche del comportamento e delle condizioni personali del soggetto che commette l''infrazione. Questi criteri permettono anche l''individuazione del dolo e della colpa, ma sono elementi irrilevanti nell''illecito disciplinare, infatti, è sufficiente il solo requisito della volontarietà.

Nell''articolo 38 O.P. non c''è alcun cenno ad una correlazione tra i fatti illeciti e il tipo di sanzione da applicare, un tipo di legame si trova, invece, nell''art. 77, 3ºcomma, reg. esc. dove è previsto che la sanzione dell''esclusione delle attività in comune non può essere inflitta nell''ipotesi di infrazioni lievi. Lo stesso articolo del regolamento prevede che se l''infrazione è commessa nel termine di tre mesi da una precedente infrazione, anche le infrazioni lievi possono essere punite con l''isolamento.

L''omissione di una previsione specifica che attribuisce ad ogni fatto illecito la sanzione da applicare, sicuramente ha ampliato il potere amministrativo in materia disciplinare, e i criteri elastici e generici previsti all''articolo 38 O.P. non servono molto a frenare tale potere.

La sanzione disciplinare è deliberata e pronunciata dal direttore o dal consiglio di disciplina. Durante le udienze, deve essere redatto un verbale sulle attività che sono state svolte per l''accertamento dei fatti. L''art. 38 O.P., prevede un obbligo di motivazione del provvedimento disciplinare, a garanzia del soggetto che subisce la decisione. La motivazione deve riguardare la natura e la gravità del fatto ed anche le condizioni personali del soggetto. Il provvedimento disciplinare deve essere comunicato all''interessato e al magistrato di sorveglianza, inoltre, deve essere annotato nella cartella personale del detenuto. Proprio in merito alla comunicazione del provvedimento disciplinare, la Corte di cassazione ha puntualizzato che l''omissione della comunicazione al detenuto del rapporto disciplinare, pur pregiudicando il diritto del soggetto a proporre reclamo ex art. 69, 6º comma, O.P., non preclude la possibilità che il magistrato di sorveglianza ne tenga conto ai fini della decisione sulla richiesta della liberazione anticipata.

Una volta a conoscenza del provvedimento disciplinare, il soggetto può proporre reclamo al magistrato di sorveglianza ex art. 69, 6º comma, O.P.. Dal tenore letterale dell''articolo citato il controllo del magistrato di sorveglianza può riguardare: le condizioni e le modalità dell''esercizio del potere disciplinare, la regolarità della composizione dell''organo preposto alla contestazione dell''addebito disciplinare, inoltre, la regolarità della contestazione del fatto. La Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che il controllo del magistrato di sorveglianza non può riguardare i motivi, l''opportunità della sanzione disciplinare o la condotta del detenuto, infatti, tali materie sono affidate alla discrezionale valutazione dell''autorità penitenziaria preposta. Al contrario la giurisprudenza dei magistrati di sorveglianza ha da sempre rivendicato un controllo più incisivo sui provvedimenti disciplinari, esso infatti secondo molti magistrati, dovrebbe investire anche la legittimità dell''atto amministrativo, per poter verificare che l''amministrazione penitenziaria abbia rispettato le norme di legge che impongono tassativamente i presupposti delle infrazioni e tipi di sanzioni.

Il potere di intervento del magistrato di sorveglianza risulta poco incisivo poiché non sono previsti strumenti di intervento immediato. La natura del provvedimento disciplinare, necessita la sua immediata applicazione, infatti, se non interviene un fattispecie sospensiva, il magistrato non dispone di strumenti diretti a bloccare l''esecuzione del provvedimento sanzionatorio. Quindi, la valutazione del magistrato va ad incidere sulla concessione della liberazione anticipata e non sull''esecuzione della sanzione.

Il reclamo non sospende il provvedimento disciplinare, i casi di sospensione della sanzione sono previsti all''art. 80 reg. esec. Il regolamento prevede la sospensione della sanzione per sei mesi, se entro tale scadenza, il soggetto non commette alcuna infrazione, la sanzione si estingue. Nell''ipotesi contraria la sanzione deve essere eseguita. Un''ipotesi particolare si ha per la sospensione della sanzione dell''esclusione dall''attività in comune, che può essere sospesa per motivi di salute, o nei confronti delle donne in gravidanza, o durante il periodo di allattamento. In questi casi la sanzione sarà eseguita nel momento in cui cessa la causa impeditiva.

L''autorità che ha deliberato la sanzione disciplinare può decidere, se ricorrono particolari circostanze, di condonare la sanzione. Quali siano queste circostanze particolari, non è specificato dalla legge, un parte della dottrina sostiene che si debba fare riferimento a quelle circostanze, per cui l''applicazione della sanzione si rileverebbe controproducente per lo sviluppo del senso di responsabilità e di autocontrollo del soggetto. Altra parte della dottrina sostiene che il condono è un beneficio applicabile di fronte a circostanze straordinarie che colpiscono gli affetti del soggetto.

L''isolamento

L''isolamento è la più grave delle sanzioni disciplinari, l''esperienza nella sua applicazione ha dimostrato che produce effetti deleteri sulla psiche e sul fisico del soggetto che lo subisce. L''ordinamento penitenziario, proprio per la particolarità di questo istituto ha posto specifiche limitazioni alla sua applicazione.

L''art. 33 O.P. stabilisce che l''isolamento è ammesso in tre ipotesi:

  • per ragioni sanitarie: in questo caso è il medico dell''istituto a disporre che il soggetto venga trasferito in una particolare sezione, prevedendo le misure idonee per le necessarie cure del detenuto ed eventuali prevenzioni nel caso di malattie infettive;
  • come sanzione disciplinare: disposta dal consiglio di disciplina e con una durata massima di quindici giorni;
  • per motivi di giustizia: è disposto dall''autorità giudiziaria competente nei confronti degli imputati, per esigenze di carattere processuale e di cautela per il pericolo di inquinamento delle prove.

La disciplina dell''art. 33, non si preoccupa di stabilire quali devono essere le restrizioni applicabili al regime penitenziario dell''isolamento. Dall''art. 73 reg. esc., in conformità ai principi che ispirano l''ordinamento penitenziario, si deduce che l''esclusione dall''attività comune non può riguardare l''alloggio, il vestiario l''igiene personale e le ore di permanenza all''aperto. Queste ultime devono essere organizzate in modo da non consentire contatti con altri detenuti.

Il regolamento penitenziario si preoccupa di dare alcune direttive su come deve essere applicato l''isolamento. Infatti, L''art. 73 reg. esec. prevede che l''esclusione dall''attività in comune deve essere eseguita in una camera ordinaria secondo le prescrizioni dell''art. 6 O.P. Ai detenuti è precluso ogni contatto con altri compagni e con l''ambiente esterno. Durante l''isolamento, sono limitate sia la corrispondenza telefonica che i colloqui, è consentito tenere quotidiani, periodici e libri. La limitazione della corrispondenza epistolare deve essere disposta secondo quanto previsto dall''art. 18 ter O.P., si deduce che l''isolamento non comporta automaticamente una limitazione della corrispondenza. Il provvedimento dell''isolamento non può mai comportare limitazioni ai colloqui con il difensore, tale diritto è stato confermato anche dalla Corte costituzionale.

Il detenuto sottoposto ad isolamento deve essere oggetto di particolare attenzione e controllato da parte del personale penitenziario e del medico dell''istituto. L''intervento del personale penitenziario deve, comunque attenersi strettamente all''adempimento di controllo, sembra escludersi qualsiasi forma di osservazione e trattamento penitenziario.

L''art. 33 O.P. sembra elencare tassativamente i casi un cui può disporsi l''isolamento, ma così non è, infatti, altra ipotesi si possono trovare negli art. 72 e 184 c.p., ove si prevede l''isolamento diurno come aggravante della pena dell''ergastolo. Una parte della dottrina con l''entrata in vigore dell''art. 33 O.P. ha ritenuto abrogate implicitamente le norme del codice penale che prevedevano l''isolamento, quindi le ipotesi da considerare applicabili sono quelle contenute nell''ordinamento penitenziario. Altra dottrina afferma che nell''ordinamento penitenziario non vi è alcuna indicazione circa l''abrogazione degli articoli del codice penale riguardanti l''isolamento, quindi se ne deduce la loro operatività. Inoltre, per la diversa natura dei due istituti non si può prospettare una abrogazione tacita, dato che la disciplina dell''art. 33 O.P. non contempla l''ipotesi di isolamento del codice penale, né vi è incompatibilità fra i due istituti. La diversità fra i due istituti è confermata anche dalla Corte di Cassazione, che definisce l''isolamento previsto dal codice penale non una modalità di regime penitenziario, ma una vera e propria sanzione penale. Quindi, in caso di condanna all''ergastolo ancora oggi il soggetto può essere condannato a scontare la pena in isolamento diurno. In conformità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la circolare D.A.P. 14 maggio 2002, afferma che l''amministrazione penitenziaria è tenuta a dare esecuzione immediata all''isolamento, fin dall''ingresso del soggetto in istituto. Quindi, l''isolamento diurno può essere eseguito senza la certificazione scritta del medico, che attesti che il soggetto può sopportare l''isolamento. Sulle modalità dell''esecuzione della suddetta misura, l''art. 73 reg. esec. afferma che la condanna all''isolamento diurno non esclude per i detenuti l''ammissione alle attività lavorative scolastiche e religiose.

Riguardo all''isolamento diurno nei confronti dei condannati all''ergastolo, l''art. 73 reg. esec. afferma che tale restrizione non può comportare l''esclusione, dei soggetti che la subiscono, dalle attività che si svolgono in carcere. Infatti, data la natura diversa dell''istituto e l''afflittività che comporta, sembra idoneo raggruppare i detenuti ergastolani sottoposti a tale ulteriore pena in apposite sezioni ove possono accedere alle attività lavorative, scolastiche e religiose.

La Cassazione ha stabilito che nell''ipotesi di isolamento dei condannati alla pena all''ergastolo, ex art. 72 c.p., una forma di trattamento penitenziario, anche se attenuato, deve sempre essere garantita. In questo caso l''isolamento non è considerato una modalità di esecuzione della pena, ma è una sanzione penale, quindi al soggetto che la subisce deve essere garantita l''ordinaria vita di detenzione, compatibilmente con la suddetta sanzione. Anche questo tipo di isolamento è caratterizzato dalla temporaneità, infatti, l''art. 72 c.p. prevede una durata massima di tre anni. A tale proposito, la Corte di Cassazione ha stabilito che tale limite massimo stabilito dalla legge, non può essere superato nell''ipotesi di cumulo di più reati che prevedono la pena dell''ergastolo. Ma se il soggetto, durante l''esecuzione del cumulo, commette un nuovo reato, nel caso che la condanna preveda un ulteriore periodo di isolamento diurno, nella nuova determinazione del cumulo non si tiene conto di quello eventualmente già sofferto, quindi è possibile il superamento, in concreto, del limite dei tre anni.

In riferimento al rapporto dell''isolamento diurno con i regimi particolari di detenzioni ex art. 14 bis ed ex art. 41 bis, la giurisprudenza di merito ha ritenuto applicabile una fungibilità fra i suddetti istituti. Infatti, nel caso concreto il soggetto era stato sottoposto al regime detentivo ex art. 90, molto simile a quello previsto nell''ipotesi di isolamento. Il soggetto nel corso della detenzione aveva intrapreso un percorso rieducativo che era sfociato nell''ammissione al lavoro all''esterno del detenuto. Quindi, la successiva condanna che comportava anche l''isolamento diurno era incompatibile con la misura del lavoro all''esterno. La Corte di Assise di Roma ha quindi dichiarato la fungibilità del periodo in cui il soggetto fu sottoposto al regime detentivo ex art. 90 con la sanzione dell''isolamento diurno. Questa decisione è notevolmente importante per risolvere l''incompatibilità della sanzione dell''isolamento con le forme di trattamento penitenziario extramurarie.

La Corte di Cassazione ha, al contrario, ribadito la diversità esistente fra l''istituto dell''isolamento diurno e quello della sospensione delle ordinarie regole di trattamento, previsto dall''art. 41 bis o.p. escludendo che possa riconoscersi la fungibilita'', ai sensi dell''art. 567 c.p.p., tra il periodo di custodia cautelare in cui sia stata fatta applicazione del citato art. 41 bis e la durata dell''isolamento diurno inflitto, con la definitiva sentenza di condanna alla pena dell''ergastolo.

L''incompatibilità dell''art. 72, 2º comma c.p. con l''art 27 della Costituzione è stata sollevata anche davanti alla Corte Costituzionale, che dichiarò la manifesta inammissibilità della questione su due profili:

  • mera eventualità della questione, non spettando al rimettente l''eventuale revoca del lavoro esterno (sotto questo profilo solo il Magistrato di Sorveglianza avrebbe potuto adire la Corte);
  • difetto di motivazione sulla rilevanza (non c''è stata un''indagine tendente ad accertare se il detenuto fosse stato sottoposto al regime ex art. 90 abrogato l. 354/75 ovvero ex art. 14-bis Ord. Pen.).

Riguardo alla possibilità di applicazione del principio di fungibilità tra il periodo che il soggetto ha trascorso in regime di massima sicurezza o di sorveglianza particolare e l''isolamento diurno la Corte non ha escluso che ciò possa avvenire, ma si è limitata a rilevare che nel caso in esame non vi era prova dell''assegnazione del soggetto ad un regime speciale di detenzione. Prova, che doveva essere acquisita dal soggetto mediante la richiesta di esibizione della sua cartella personale.

La Corte ha riconosciuto l''incompatibilità fra l''isolamento diurno e il beneficio del lavoro all''esterno. Invece ha affermato che la condanna all''isolamento diurno non comporta una automatica perdita del beneficio della semilibertà, infatti, la sospensione o la revoca del beneficio deve essere valutata dal magistrato e dal tribunale di sorveglianza ex art. 51 bis O.P.

Tratto da Altrodiritto.it



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